Codice Penale art. 339 - Circostanze aggravanti 1 .Circostanze aggravanti 1. [I]. Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate [64] se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi [5852-3], o da persona travisata, o da più persone riunite [1121 n. 1], o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte [6102, 6112, 6122]2. [II]. Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi [5852-3] anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone [1121 n. 1], pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni 3, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni. [III]. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone 4. [IV].Le disposizioni del primo comma si applicano anche se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici5.
competenza: Trib. monocratico (primo comma e seconda parte del secondo comma); Trib. collegiale (prima parte del secondo comma) arresto: facoltativo fermo: non consentito (primo comma); consentito (secondo comma) custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio [1] Per una causa di non punibilità, v. l'art. 393 bis, inserito dall'art. 1, comma 9, l. 15 luglio 2009, n. 94. Precedentemente analoga disposizione era contenuta nell'art. 4 d.lg.lt. 14 settembre 1944, n. 288 (ora abrogata dall'art. 1, comma 10, l. n. 94 cit.), che così disponeva: «4. Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni». V., inoltre,art. 1, l. 25 gennaio 1982, n. 17. [2] Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif, in l. 8 agosto 2019, n. 77, in vigore dal 15 giugno 2019, che ha aggiunto le parole «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero», dopo le parole «è commessa». [3] L'art. 71d.l. 8 febbraio 2007, n. 8 aveva previsto la sostituzione delle parole «della reclusione da tre a quindici anni» con le parole «della reclusione da cinque a quindici anni»; tale modifica è decaduta in sede di conversione del medesimo decreto in l. 4 aprile 2007, n. 41. [5] Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. b), d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in l. 9 giugno 2025, n. 80. InquadramentoL'art. 339 prevede per i reati di cui ai “tre” articoli precedenti (artt. 336,337 e 338, senza considerare l'art. 337-bis di successiva introduzione ed eterogeneo rispetto agli altri) una serie di circostanze aggravanti, tutte chiaramente oggettive, divise in un primo gruppo di circostanze comuni (al primo comma) ed un secondo gruppo di circostanze ad effetto speciale (al comma 2). Si noti come il fortissimo aumento di pena per le ipotesi di cui al secondo comma sia indice di una oggettività giuridica in parte diversa. Alla condotta aggressiva del singolo si aggiunge, difatti, la condotta di “ribellione” ed “antagonismo” di gruppo; quindi, salva la applicabilità delle disposizioni in tema di bande ed associazioni, la disposizione tutela in modo più profondo la autorità in quanto tale, messa in discussione da comportamenti collettivi. L'ultimo comma, di recente aggiunta, finalizza i reati in questione alla repressione di fenomeni particolari quale la riprovevole violenza di gruppo in occasione di manifestazioni sportive. Anche altri reati (610 e ss.) del codice penale fanno rinvio a tale disposizione che, quindi, ha un ambito di applicazione più ampio dei reati di violenza e resistenza. Aggravanti comuni:
Armi In base al tenore letterale della norma è ben evidente che la aggravante sussiste quando l'arma venga utilizzata per la azione di violenza o di minaccia, quest'ultima, ovviamente, potendo essere anche implicita nella condotta di mera ostentazione. Per il concetto di arma si deve far riferimento all'art. 585 che definisce il concetto di armi agli effetti della legge penale ma è stato anche specificato, con riferimento alla norma in esame, che è “arma qualsiasi oggetto che ne abbia l'apparenza estrinseca”, definizione che, poi, diventa rilevante a proposito di minaccia portata con un'arma giocattolo od un'arma scacciacani (evidentemente, fatta percepire quale vera); in tali casi, si afferma, è indubbia la realizzazione della aggravante in quanto viene comunque realizzato l'effetto intimidatorio (Cass. V, n.12757/2023; Cass. V, n. 10179/2013) indipendentemente dalla capacità offensiva dell'oggetto. Persona travisata o più persone riunite Persona travisata è quella che in qualsiasi modo si rende non riconoscibile o confondibile con altri. Quanto alle “persone riunite” è la stessa nozione presente anche in altri reati quali la rapina. Con riferimento specifico ai reati in questione, va confermato come il generico plurale comporti che sia sufficiente che le persone riunite siano in numero di due (Cass. VI, n. 1872/2009) ed il concetto di “riunione” non dipende dalla mera constatazione della contemporanea presenza fisica ma sia, invece, considerata dal punto di vista della vittima: la partecipazione di più persone deve essere percepita dalla vittima al momento di commissione del reato, ciò comportando il maggior carattere intimidatorio dell'azione e la minore possibilità di difesa (Cass. V, n. 13611/1989). La riunione, quindi, ha portata ben diversa dal concorso nel reato ai sensi dell'art. 110, concorso che vi potrà essere pur senza la ricorrenza della aggravante in questione. Scritto anonimo o in modo simbolico Ragione della sanzione più grave in caso di utilizzazione di uno scritto anonimo è la insidiosità e odiosità della minaccia percepita come occulta. Quindi, caratteristica di “anonimo” rilevante ai fini della aggravante è che la provenienza del testo resti oscura per la collettività, non importando invece che la persona offesa avesse elementi indiziari che gli consentissero di individuare il responsabile (Cass. V, n. 47098/2014). Il modo “simbolico” ricorre nel caso di minaccia realizzata con l'uso di immagini, segni, oggetti o azioni che abbiano insiti in sé non solo la capacità di evocare ciò che si è inteso minacciare, ma presentino un "surplus" intimidatorio derivante proprio dalla modalità simbolica utilizzata, condizione che è stata ritenuta integrata nel caso di posizionamento di un ordigno esplosivo davanti ad un ufficio postale, volutamente non attivato, ma idoneo a evocare scenari di distruzione e morte (Cass. V, n. 19374/2023). Forza intimidatrice di associazioni segrete La previsione della utilizzazione della forza intimidatrice di “associazioni segrete”, potendo essere queste ultime solo supposte, caratterizza tale aggravante quale una sorta di “metodo” intimidatorio. Il reato ricorre quando il reo abbia manifestato in qualsiasi modo la possibilità di far intervenire la vera o presunta associazione segreta così inducendo il timore di una rappresaglia da parte di quest'ultima, di qualsiasi genere (Cass. V, n. 10941/1986). Ovviamente, se basta la “supposizione”, la prova potrà essere limitata alla utilizzazione del metodo. Perciò, nell'ambito delle poche ipotesi concrete della casistica nota, relative alla presunta appartenenza ad associazioni terroristiche, si è ritenuta irrilevante la esistenza effettiva o meno del vincolo con l'associazione e l'eventuale dissociazione dalla stessa (Cass. VI, n. 25191/2012) essendo, si ripete, l'aggravante del tutto slegata dalla attività effettiva della associazione. Cass. II, n. 51659/2023 precisa che la disposizione fa riferimento alle “associazioni segrete” dell'art. 1, l. n. 17/1982, ovvero quelle che “anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti … i soci, svolgono attività diretta a interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, … di enti pubblici … nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale”. Quindi le condizioni che integrano tale aggravante non corrispondono a quelle previste dall'art. 416-bis.1. Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico Il d.l. n. 53/2019, conv. in l. n. 77/2019 ed in vigore dal 15 giugno 2019, ha introdotto l'ulteriore aggravante per la commissione del reato nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico; tale previsione appare sovrapporsi in parte a quella delle “più persone riunite”. La previsione è stata ulteriormente ampliata, con un comma aggiunto dal d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in l. n. 80/2025, ai fatti finalizzati a impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. Aggravanti ad effetto specialeLe aggravanti ad effetto speciale prevedono aumenti di pena molto alti per le ragioni che si sono già dette. Sul piano processuale, tali pene edittali comportano anche una diversa competenza (giudice collegiale) Persone riunite L'aggravante delle persone riunite diventa di maggiore rilevanza quando la condotta è posta in essere da almeno cinque persone con armi ovvero dieci anche senza armi. In questo caso, vi è anche una sovrapposizione di previsione rispetto all'art. 112; la giurisprudenza, ha chiarito che se ricorre l'aggravante in questione non si applica l'art. 112 che, del resto, presenta la clausola di salvaguardia “salvo che la legge disponga altrimenti”. Per quanto riguarda la soglia delle cinque persone con l'uso di armi, è sufficiente che almeno una di esse abbia un'arma utilizzata per la minaccia o violenza nel senso già sopra detto. Per quanto riguarda la “riunione”, il concetto è il medesimo della riunione di due persone, già prima affrontato, essendo sufficiente la presenza sul luogo, al momento della commissione del reato, del numero minimo richiesto (Cass. I, n. 140/1971) anche se la presenza di più persone non sia percepita de visu dal p.u. (Cass. V, n. 7337/2018) come nel caso di intimidazione consistente nel fare rinvenire un ordigno esplosivo che, per ragioni oggettive, il p.u. comprende essere attività di più persone (Cass. VI, n. 19374/2023). Ovviamente rileva il “numero” e non la individuazione di ciascuno, poco importando, quindi la mancata identificazione (Cass. VI, n. 15546/1989), del resto del tutto fisiologica in caso di condotte tenute da larghi gruppi di “antagonisti”. Terzo comma L'ipotesi del terzo comma, rispetto alla quale non risultano precedenti noti, chiarifica ed estende il concetto di “armi” con la ampia definizione di oggetti atti ad offendere. La definizione, in realtà, poteva rientrare in quella già data dalla precedente giurisprudenza (qualsiasi oggetto idoneo ad offendere) ma, atteso il fenomeno che la norma mira a regolare (nasce nel contesto della violenza in corso di manifestazioni sportive) risulta significativa la previsione del “creare pericolo per le persone”, idonea ad evitare un allargamento indiscriminato della applicazione della aggravante in contesti di condotte di massa. Elemento psicologicoL'elemento psicologico è quello ordinario che si richiede per la contestazione in concreto delle aggravanti. Delle varie aggravanti, il tema, nel caso concreto, riguarda prevalentemente le ipotesi di condotte di massa che sono sottese alle previsioni di riunione di almeno cinque o dieci persone in cui dovrà essere più attentamente individuato il dolo di concorso. TentativoCass. VI, n. 45506/2023, in un raro caso concreto nel quale era configurabile l'ipotesi del tentativo del reato di cui all'art. 338, ha rammentato la regola generale secondo la quale, quando il legislatore, nel prevedere un'aggravante speciale, indica nominativamente un determinato delitto, intende riferirsi solo alla fattispecie consumata, mentre, ove richiama una categoria di delitti non specificati, si riferisce sia a quelli consumati che a quelli tentati. Quindi, le aggravanti dell'art. 339 sono configurabili solo per i reati consumati. Profili processualiLe aggravanti del secondo comma hanno una rilevante conseguenza sulla competenza, che, per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 338, passa al tribunale collegiale (Cass. I, n. 1656/2013). |